IMU - Imposta Municipale Unica


COS'È L'IMU

COS'È L'IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla Legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La Legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa Legge 160/2019.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link:

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti:
Oggetto del regolamento
Il presupposto d’imposta
I soggetti passivi
Il soggetto attivo
Fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli
L’abitazione principale
Le fattispecie equiparate all’abitazione principale
La base imponibile
La base imponibile ridotta
Le esenzioni
Aliquote, agevolazioni e detrazioni
I versamenti
Differimento dei termini di versamento
Versamenti minimi
Rimborsi e compensazioni
Dichiarazione
Attività di controllo e accertamento
Contenzioso
Sanzioni, interessi e ravvedimento operoso
Trattamento dei dati personali
Entrata in vigore

Arhivio regolamenti:

COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Per le imposte comunali si utilizza la sezione Imu e altri tributi locali.
In particolare i campi principali sono quelli relativi a:
Contribuente: vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale
Coobbligato: va indicato, nei casi previsti, unitamente al relativo codice identificativo
Codici tributo: indicano la tipologia d'imposta da pagare
Anno/periodo di riferimento: indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre. I
Imu e altri tributi locali: oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, andrà indicato il codice catastale del comune C045
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero. Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi della sezione “Contribuente” del modello F24 i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.
Per gli importi pagati in unica soluzione scrivere 0101.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono.
Sito MEF:
Apri Link Esterno/
CODICI TRIBUTI IMU:
3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

ALIQUOTE ANNO 2024:

Abitazioni principali categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: 0,6%
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola D/10: 0,1%
Terreni agricoli: esenti
Fabbricati invenduti “beni merce” non locati: esenti
Immobili produttivi categoria D (esclusi D/10 strumentali): 1,06%
Altri immobili non ricompresi nei punti precedenti: 1,06%

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

DICHIARAZIONE AI FINI IMU

La dichiarazione ai fini IMU deve essere presentata nei termini e modalità stabiliti dall'articolo 1 commi 769 e 770 della Legge 160/2019 e dall'articolo 16 del Regolamento comunale nuova IMU.
L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO da pagare entro il 16 Giugno dell'anno di imposta.
SALDO da pagare entro il 16 Dicembre dell'anno di imposta.
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Quanto pagare ?

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare i seguenti calcolatori on-line:
RISCOTEL: per es. cantine e solai
AMMINISTRAZIONI COMUNALI: per es. box e garage
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate unitariamente all'abitazione principale nelle categorie C2 , C6 e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.