TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere /
 

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze .
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

     

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_tari/sceltaanno.htm?cc=C045&lista=0&r=2&cm=castagneto%20po&anno=

Il nuovo regolamento della TARI valido al 01/01/2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n°8 del 06/03/2020, modificato con delibere n°8 del 27/04/2022, n°4 del 18/04/2023 e n°4 del 18/04/2023

    

DICHIARAZIONE

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro 90 giorni a quello di occupazione o di cessazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza.

Consegna allo sportello TRIBUTI nel seguente orario: lunedì 09.00 -11.30 
Consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente nei seguenti orari: L. Ma. V. 08.30 - 11.30  e Merc. 15.00 - 19.00
Invio con posta raccomandata, o altre modalità tracciabili, indirizzata al Comune di Castagneto Po;
Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.castagnetopo.to@legalmail.it


L’utilizzo di altre modalità di presentazione sono consentite (posta ordinaria, e-mail: segreteria@comunedicastagnetopo.it, altro) purché l’utente si accerti dell’avvenuta protocollazione della denuncia contattando l’Ufficio Protocollo al n° 011912921

Tariffe, riduzioni e scadenze TARI 

Piazzale della scuola primaria di Castagneto Po =
 

TARIFFE ANNO 2024:  
TABELLA IN ALLEGATO
 

 

Riduzione per ISEE - riduzione del 20% sulla quota fissa e quota variabile della TARI ai soggetti richiedenti e iscritti alla TARI con valore ISEE fino ad €. 15.000,00 e fino a €. 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico. Le riduzioni di cui la presente punto sono riconosciute previa specifica richiesta da presentare entro il 30/11/2024.

Riduzione "CORIPET" esclusivamente sulla quota variabile della TARI e fino a concorrenza della stessa per  per il conferimento di bottiglie PET ad uso alimentare presso l’ecocompattatore installato in Piazza Falcone e Borsellino  utilizzando apposita tessera o app CORIPET al raggiungimento dei seguenti punti al 30/09/2024 - accumulati dal 01/10/2023: 

300 punti accumulati riduzione di €. 10,00
600 punti accumulati riduzione di €. 20,00
900 punti accumulati riduzione di €. 30,00
riduzione fino ad un massimo di €. 15,00 sulla quota variabile della TARI al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti - fermo restando il raggiungimento di almeno 900 punti

La riduzione spetta ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI degli anni precedenti. L’istanza deve essere presentata dall’intestatario dell’avviso di pagamento TARI per l’anno 2024, nonché intestatario della tessera raccolta punti, entro il 31/10/2024 e la riduzione verrà applicata alla rata a saldo della TARI per l’anno 2024.

 

 

1^ rata di acconto: scadenza 31/08/2024
2^ ratadi acconto: scadenza 31/10/2024
Rata unica di acconto: scadenza 31/08/2024
Rata a saldo: scadenza: 31/12/2024

     

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti, tramite posta semplice o posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, di un apposito avviso di pagamento, con annessi modelli di pagamento PAGOPA contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.